Pomigliano: Comune nel caos per l’ ennesima pronuncia del TAR che smentisce il teorema dei dirigenti, basato sul nulla.

È di oggi la pubblicazione della sentenza N. 04277/2023 REG.PROV.COLL. N. 02178/2019 REG.RIC. Del TAR Campania – sesta sezione, pronunciatosi sul merito del ricorso promosso da un vicino che richiedeva l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato nel 2019 dal comune di Pomigliano in applicazione della legge regionale sul piano casa.
Il tribunale amministrativo entra nel merito della questione e afferma la legittimità del titolo rilasciato dal comune nel 2019, quando alla guida dell’ufficio tecnico comunale c’era l’ingegnere Ciro Cusano.
‘ Appare, in definitiva, irrilevante la circostanza della pre-esistenza di un
manufatto con destinazione non abitativa sul lotto oggetto di causa.
8 – Risulta, poi, infondata la doglianza secondo cui al superficie edificata
supera quella massima assentibile.’
La sentenza appare illuminante in quanto smonta nel merito, pezzo pezzo, tutte le deboli tesi sostenute dall’attuale reggente temporanea dell’ufficio tecnico del comune, di pomigliano Lucia Casalvieri che con un’operazione lunga due anni è caratterizzata da gravi carenze di lucidità e professionalità ha proceduto all’annullamento di alcuni permessi di costruire rilasciati in epoca Cusano- Russo, quest’ultimo ad oggi di nuovo sindaco con un consenso da plebiscito.

La stessa giurisprudenza ha anche chiarito che “la legge regionale n. 19/2009 si
caratterizza per l’introduzione di norme eccezionali, derogatorie e temporanee – come tali, destinate a prevalere sule norme urbanistiche ordinarie e ad operare per un periodo di tempo limitato – che si applicano sulintero territorio regionale. Da tali premesse discende che, trattandosi di disposzzioni eccezionali, esse non trovano applicazione oltre i casi e i
tempi in ese considerati, anche ni ragione del principio generale scolpito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile’.

Per annullare i titoli l’architetto si era improvvisata nell’utilizzo della tesi della falsa dichiarazione per derogare ai termini di leggi previsti per l’autotutela, tesi bocciata già in precedenza dal TAR.
Ma non solo i tempi sono sbagliati, adesso anche il merito delle argomentazioni da Lei sostenute la mette spalle al muro.
L’orientamento del TAR, ormai consolidato, boccia il teorema e mette al sicuro tutti i permessi oggetto in questi due anni di risibili attenzioni da parte dell’architetto e del suo più stretto collaboratore alla guida del comando vigili urbani.
La domanda sorge spontanea: quando sarà presentato il conto?

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