Campania, oggi riunione I° Commissione consiliare permanente esame Pdl “disposizioni in materia ineleggibilità a carica Presidente Giunta”
Di Fabrizio Battipaglia
(DIRE) Napoli, 28 ott. – La Proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004, n.165”, presentata dal consigliere Giuseppe Sommese (Azione), sarà all’esame della I Commissione consiliare permanente, della quale è presidente, che si riunirà oggi, alle ore 12. La proposta di legge nel recepire la norma nazionale, prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi” e prevede che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, la quale entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. All’ordine del giorno della I Commissione è iscritta, inoltre, la Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n.86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)”, contro la quale la Regione Campania ha presentato richiesta di referendum abrogativo alla Corte Costituzionale, insieme con altre Regioni), con quesiti referendari sottoscritti da oltre 1.200.000 cittadini, per, si legge nella relazione introduttiva, “macroscopici profili di incostituzionalità e gravi criticità sul piano dell’eguaglianza sostanziale tra i cittadini italiani e tra le diverse aree del Paese”. Con la proposta di legge all’esame della I Commissione, si persegue l’obiettivo, come riportato nella relazione esplicativa, di “ricondurre l’articolato ai doverosi canoni di legittimità costituzionale attraverso modifiche idonee ad assicurare, sul piano concernente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che gli stessi siano effettivamente garantiti e finanziati sulla base di criteri ispirati all’eguaglianza tra tutti i cittadini; sul piano formale e procedimentale, che non siano mortificate le attribuzioni delle Regioni e del Parlamento”. Inoltre, come ordine del giorno aggiuntivo, la I Commissione esaminerà anche la Proposta di Legge: “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)” ad iniziativa del capogruppo del Pd Mario Casillo. Con essa vengono apportate alcune importanti modifiche alla legge elettorale della Regione Campania, la n.4 del 2009: l’eliminazione del limite del 65% del premio di maggioranza, previsto dall’articolo 6, “per una maggiore ed oggettiva aderenza della rappresentanza del risultato elettorale; si introduce una chiara definizione della soglia di sbarramento al 3 per cento, già contenuta nel testo vigente, eliminando la possibilità di derogare alla stessa nel caso di collegamento ad un candidato Presidente che ottenga il 10 per cento dei voti “al fine di evitare la frantumazione dei consensi favorendo in tal modo l’accesso alla ripartizione dei seggi a quelle liste che possano rappresentare una consistenza elettorale che si considera minima; viene, inoltre, prevista la sospensione dalla funzione di Consigliere regionale nel caso l’eletto venga nominato assessore regionale. “Tale modifica – si legge nella relazione – risolve, attraverso la ricerca di ragionevole punto di equilibrio, definitivamente la problematica della convivenza nella stessa figura istituzionale di due ruoli di diversa natura: di indirizzo e controllo, il aonsigliere ed esecutivo gestionale, l’assessore, senza però trascurare la connotazione elettiva del primo mortificandone la coerenza attraverso la previsione di una causa di incompatibilità. La novella, infatti introduce una causa di sospensione che rende chiarezza e coerenza con il ruolo che la figura istituzionale è chiamata a svolgere. Viene, infine, prevista la ineleggibilità dei sindaci dei Comuni campani e non solo di quelli dei Comuni superiori ai cinquemila abitanti, considerando essenziale garantire la governabilità onorando il “patto con gli elettori” avvenuto con la candidatura e la elezione a sindaco”.